MINISTERI

La teologia dei ministeri ecclesiali si è sviluppata specialmente dopo il Vat. II, attraverso la rifondazione di un'ecclesiologia che ha trovato nella LG la sua formulazione più completa.

Terminologia: Diaconia, Ministeri, Ministri - La voce "diakonia" (lat. "ministerium") significa ministero, non solo nel senso specifico dei diaconi, ma come realtà  del servizio. Questo concetto greco, che era considerato come sinonimo di "schiavitù­-servitù" in senso dispregiativo (Platone, Gor­gia 492b), diventa l'emblema del Cristo che è il diacono per eccellenza del Padre e de­gli uomini (At 1,17,25; 6,4; 20,24; Rm 11,13: 2Cor 4,1; 6,3; 1Tm 1,24 ecc.). Si applica pure all'apostolato sia della parola (At 6,4: 20,4) sia della riconciliazione (2Cor 5,18). e indica in genere il ministero apostolico (At 1,25; Col 1,7). Questo uso della voce servizio, che qualifica il ministero cristia­no, fa evitare i termini che in greco signi­ficano: autorità , potere, mandato, prefe­rendo i termini "diakonia", "leitourgheia".

Nel mondo romano, le categorie di ba­se non sono "servitium-ministerium", ma quelle di "dignitas-honor", cioè proprie del­la carriera ("cursus honorum") che i fun­zionari pubblici dovevano fare; quindi quando si parla di "ministeria ecclesiast­ca", questi si devono intendere in senso parziale, cioè del diaconato in aiuto dei presbiteri-vescovi; e solo dopo un secoli dall'editto di Milano, il titolo di "minister" è applicato ai sacerdoti cristiani. Questa trasposizione delle funzioni sacerdotali ministeriali ad onorifiche si deve dunque alla concezione romana dell'autorità  dell'"ordo" direttivo dei collegi e delle en­tità  pubbliche fuori di Roma, come degli "ordines" della capitale dell'impero.

a. Ministero cristiano - Questa voce, che si riferisce alla missione di servire gli uo­mini per i misteri di Dio (1Cor 4,1) e di cooperare all'azione salvifica di Dio (2Cor 5,18-6,1), si specifica per le seguenti con­dizioni: essere al servizio ecclesiale di Dio e degli uomini; in maniera permanente, cioè non transitoria in sè; di pertinenza specifica di coloro che sono costituiti in autorità  ecclesiale (LG 10).

b. La mà­nisterialità  del Cristo storico e del Cristo mistico-ecclesiale - Il ministero del Cristo nella sua vita storica è il punto centra­le della ministerialità  e culmina nel miste­ro pasquale: egli è venuto per servire (Mt 20,28; Mc 10,45). Gli altri titoli che gli ven­gono dati sono: apostolo (Eb 3,1), pastore (Gv 10,14; 1Pt 2,25; Eb 13,20), maestro (Gv 13,3), vescovo (1Pt 2,25), sacerdote (Eb 5,6; 7,17.21), sommo sacerdote (Eb 10,21; 4,14­15). Policarpo alla fine del I sec. chiamerà  il Cristo il «diacono servo di tutti» (Ad Phil. 5,2). Ma questa ministerialità  del Cristo si estende a tutto il suo corpo mistico: infat­ti la chiesa ha per scopo intrinseco questo fondamentale servizio escatologico, in ten­sione fra il mondo in cui è incarnata e il regno a cui è destinata (Eb 13,10).

 

Quadro sinottico della varietà  dei ministeri - Si possono distinguere le fun­zioni ecclesiali secondo il luogo di appar­tenenza: sovralocale o locale delle chiese. I ministri con funzioni sovralocali più o meno universali o regionali sono: gli apo­stoli, che comprendono sia i Dodici sia più tardi, gli altri inviati come Barnaba, Sila, Tito, Timoteo (cfr. At 14,4); altre persone fidate (2Tm 2,2); profeti (Didachè 10,7), persone eminenti (1a Clem. 44,3); mentre quelli con funzioni di portata locale sono: gli episcopi, sia ad Efeso (At 20,28; 1Tm 3,2), sia a Filippi (Fl 1,1), sia a Creta (Tt 1,7), sia a Corinto (1a Clem. 42,4-5); pre­sbiteri, sia a Gerusalemme (At 11,30; 15,2ss), sia nella diaspora (Gc 5,14), poi in Asia Minore (At 14,23; 20,17; Tt 1,5); gui­de ("igumeni"); ausiliari ("proigumeni": 1a Clem. 21,6); presidenti o "primizie" (1Cor 16,15); pastori; piloti (1Cor 12,28); liturghi (1Cor 1,2). Entro queste funzioni sono in­dicate le persone dotate di carismi per l'e­dificazione del corpo di Cristo, che oltre agli apostoli comprende: i profeti, i pasto­ri e i dottori (1Cor 12,1; 13,28; Rm 12,3-8; Ef 4,11). La direzione della chiesa aposto­lica e subapostolica in questa prima epoca dunque risulta costituita dagli apostoli (i Dodici, più Paolo), dai vescovi, dai missio­nari (apostoli, cioè inviati), dai profeti (Di­dachè 10,7), da persone eminenti, e da vescovi residenziali (Giacomo a Gerusalem­me, Timoteo ad Efeso, Tito a Creta, Cle­mente a Roma, Ignazio ad Antiochia, Po­licarpo a Smirne, e gli altri vescovi destinatari delle lettere ignaziane); accanto a lo­ro ci sono altre persone che esercitano una direzione collegiale di ogni comunità  loca­le. Fra i ministri ausiliari si possono indi­care: i sette (At 6,3;21,8); i diaconi (Fl 1,1; 1Tm 3,8-13); i giovani ("neoteroi": At 5,6; 1Pt 5,5; "neaniscoi": At 5,10); infine tutti i fedeli, che sono chiamati "santi" (At 3,32-­41 ecc.) per ben 233 volte. Questa varietà  ci permette di cogliere la linea costante che congiunge la strutturazione verticale della gerarchia ecclesiastica di queste comunità  primitive nel loro sviluppo storico fino ad Ignazio («un solo vescovo insieme con i presbiteri e i diaconi»: Filad. 4; Efes. 4; Magn. 2; Trall. 2, 3), con la realtà  ecclesiale di base; anche se non ci è possibile determi­nare esattamente le singole funzioni della categoria sacerdotale gerarchica dei mem­bri del collegio direttivo di ogni comunità . E' certo comunque che le funzioni presi­denziali di direzione e di governo della co­munità  non si possono disgiungere sia dal­le funzioni dottrinali (kerigmatiche, didat­tiche, evangelizzatrici), sia da quelle sa­cramentali (1Cor 1,2; 11,20, ecc.), sia da quelle caritative, sia da quelle rappresen­tative (di rappresentanza ufficiale della co­munità : 1Tm 3,2). Senza dubbio alla tra­dizione biblica si ricollega la preminenza della funzione pastorale (At 20,28; 1Pt 5,2; Ef 4,11; 1a Clem. 44,3 ecc.); mentre nelle lettere pastorali si trovano anche categorie che richiamano la concezione domestica della casa di Dio (1Tm 3,5: capifamiglia) con le conseguenti funzioni di ammini­strazione (Tt 1,7; 1Tm 3,45). In definitiva la potestà  giurisdizionale non appare mai distinta dall'autorità  sacerdotale-pastorale. La stessa attività  di evangelizzazione ha va­lore fondamentalmente sacerdotale (Rm 15,16; Fl 2,17); le funzioni sacerdotali so­no quelle stesse apostoliche (Mt 28,18; 1Pt 2,5.9). Mentre in Israele il sacerdozio e il profetismo erano istituzioni distinte anche se non opposte; e mentre nelle religioni pa­gane (ad es. a Roma: Cicerone, Leggi 2,8) esistevano due generi di sacerdoti, uno per presiedere, l'altro per interpretare (à uguri); oppure i diaconi (servitori della "polis") era­no ben distinti dai sacerdoti del sacrificio (Platone, Politica 290); nella comunità  cri­stiana le funzioni ministeriali sono intercambiabili e intrecciate inscindibilmente, perchè derivano da una elezione divina (Gal 1,1: «apostolo per mezzo di Gesù Cristo e non per mezzo di uomo o da parte di uo­mini»). La trascendenza della chiamata al ministero prevedrà  al massimo che si pre­sentino i possibili candidati (At 1,3), che mediante la sorte (At 1,24-26) o senza di essa si considerano direttamente costituiti da Dio (ad es. 1Cor 9,1; 15,8-10). Nessuna delega dunque da parte della comunità , quasi che i ministeri fossero rappresentan­ti di essa; essi sono al suo servizio e la rap­presentano (cfr. 1a  Clem. 44,2-4; 42,4) in nome degli apostoli e infine di Cristo.

 

 

Le funzioni specifiche dei singoli gradi - Nella gerarchia di ordine non erano com­presi gli ordini minori, pur avendone il no­me; ma esistevano fin dall'antichità  pa­recchie categorie di persone che avevano funzioni subalterne non sempre ben di­stinte da quelle dei diaconi. Gli elenchi an­tichi ci presentano diversità  non sempre ri­ducibili a funzioni omogenee.

a. Tradizione antica - Accanto ai confes­sori, alle vedove, agli asceti, agli esorcisti, ai guaritori, troviamo nel IV sec. il seguente ordine di accesso alla comunione eucaristica dato dalle Costituzioni apostoliche (VIII,13,14 e 23): «vescovo, presbiteri, diaconi, suddiaconi, lettori, cantori, asceti; e fra le donne, le diaconesse, le vergini e le vedo­ve; poi i bambini e solo dopo tutto il po­polo». In un altro elenco della stessa fon­te (III, 11,3) però più antica (Didascalia siriaca del III sec.) l'ordine è il seguente: dia­conesse, lettori, suddiaconi, cantori, ostia­ri. Eusebio (Historia ecclesiastica I, 1-2) non si fa scrupolo di porre accanto alla gerar­chia i didascali, i martiri, e anche i prìnci­pi civili (ben si sa quale carisma divino egli attribuisse all'imperatore!). Non è perciò facile distinguere, specie in Oriente, fra ca­rismi e ordini ministeriali. Nel­la chiesa latina, al di sotto del diaconato, fino al Vat. II, gli ordini minori erano cin­que: il suddiacono (considerato ordine mag­giore solo dagli inizi del sec. XIII), l'acco­lito, l'esorcista, il lettore, l'ostiario. Questi ordini minori erano già  ritenuti obbligato­ri nel documento degli Statuta Ecclesiae Antiqua del sec. V (476-485: gallicano), nel presentare il "cursus" completo della chiesa romana antica.

b. Dal concilio di Trento al Vat. II - Il con­cilio Tridentino (Sess. XXIII, c. 17), volen­do far corrispondere gli ordini minori ai ministeri effettivi, spesso esercitati senza alcuna istituzione ecclesiale, non è riusci­to nel suo scopo riformatore, sia perchè non veniva ridefinita l'attribuzione di cia­scun ministero, sia perchè non attuava la sua proposta di sopprimere quei ministeri di ostiario e di esorcista che erano divenuti ormai inutili. In sintesi si può dire che gli unici due ordini inferiori al diaconato che si trovano ovunque fin dall'antichità  sono: il suddiaconato, che in Occidente corri­sponde all'accolitato, e il lettorato: per que­ste due funzioni si parlava nei documenti liturgici di "ordinari" (essere ordinati), ma mai di "imponere manus", riservato agli or­dini maggiori. La riforma vaticana (motu proprio Ministeria quaedam del 15.10.1972) ha superato le visuali ristrette del primiti­vo progetto di ristrutturazione, che si limitava a proporre la soppressione dell'e­sorcistato-ostiariato e suddiaconato, man­tenendo però al lettorato-accolitato il si­gnificato di ordini minori, riservati perciò ai chierici. Il fatto invece che oggi i laici compiano queste funzioni ministeriali ha contribuito a ridurre questi ordini a mini­steri istituiti, cioè non conferiti con ordi­nazione, indicando così il cambiamento di significato delle loro funzioni. Si tratta ora di veri e propri ministeri laicali, a diffe­renza degli antichi ordini minori, perchè i fedeli che li esercitano non assumono più funzioni di supplenza rispetto ai chierici ma esercitano un diritto fondato sul sa­cerdozio comune dei cristiani. Anche nel caso dei candidati al presbiterato o al dia­conato, l'obbligo fatto ai chierici di rice­verli non supera il significato di prepara­zione pedagogica («per meglio disporsi ai futuri compiti della Parola e dell'altare»). Ma il nuovo significato riconosciuto a que­sti ministeri istituiti, in vista di un servizio più stabile in seno alla comunità  ecclesia­le, ha per corollario la creazione di nuove funzioni che non avevano il loro esatto cor­rispondente nella disciplina antica. Così, a titolo esemplificativo, il documento pon­tificio indica come possibili nuovi ministeri: il catechista od altri servizi caritativi nella chiesa, allargando la sfera di questi ministeri al servizio del mondo. Se il lettorato e l'accolitato rimangono come se­vizi comuni a tutte le chiese (nelle chiese orientali sarà  il suddiaconato corrispondente all'accolitato), il numero dei mini­steri ed il campo del loro esercizio sarà  re­golato dalle Conferenze episcopali, che pu­re sono invitate a fare proposte per altri ministeri necessari alle insorgenti esigenze pastorali. Con questa nuova disciplina, che meglio distingue i ministeri ordinati da quelli istituiti, pur tenendo conto delle di­verse realizzazioni storiche nelle singole chiese, anche i ministeri istituiti sono me­glio caratterizzati rispetto ai ministeri di fatto: infatti l'istituzione ha lo scopo di si­gnificare una certa permanenza di tali ser­vizi in ragione con i bisogni e le attività  abituali della chiesa.

 

 

 

E. LODI

 

 

Ministeria quaedam 

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